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11 luglio 2007

L'IPOTECA SUI MUTUI ESTINTI VIENE CANCELLATA D'UFFICIO SENZA SPESE PER IL DEBITORE

Dal 2 giugno sono operative le nuove disposizioni per la cancellazione d'ufficio dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Le nuove linee guida, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Bersani-bis (articolo 13, commi 8-sexies e seguenti del decreto legge 7/2007, convertito con modifiche dalla legge 40/2007), prevedono l'estinzione ope legis dell'ipoteca coincidente con l'estinzione del debito contratto con banche, società finanziarie o enti di previdenza obbligatoria: l'ipoteca viene cancellata d'ufficio, senza oneri per il debitore, a seguito della comunicazione del creditore alla conservatoria.
Per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine previsto dal comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il comma 8-septies prevede che il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data, senza oneri per il debitore. Pertanto chi si trova in questa situazione deve inviare alla banca una lettera raccomandata con avviso di ricevimento chiedendo alla stessa l'invio della quietanza attestante la data di estinzione del mutuo.

17 gennaio 2007

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2007
UN BREVE ESTRATTO..
..NUOVA STRUTTURA DELL’IRPEF
È modificata la struttura dell’IRPEF incentrata sull’applicazione di deduzioni (no-tax area e deduzioni per oneri di famiglia), con la reintroduzione dal 2007 delle detrazioni d’imposta per i familiari a carico e per le varie categorie di reddito; sono inoltre rimodulate le aliquote e gli scaglioni IRPEF.

ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF
DAL 2007 FINO AL 2006
REDDITO PER SCAGLIONI ALIQUOTA
Fino a 15.000 23% Fino a 26.000 23%
Oltre 15.000 fino a 28.000 27% Oltre 26.000 fino a 33.500 33%
Oltre 28.000 fino a 55.000 38%
Oltre 55.000 fino a 75.000 41% Oltre 33.500 fino a 100.000 39%
Oltre 75.000 43% Oltre 100.000 39% + 4%

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
L’ammontare effettivamente spettante trova una limitazione in base ad un determinato rapporto con il reddito complessivo.
La detrazione per i figli a carico va ripartita generalmente al 50% tra i 2 genitori. In caso di accordo tra i due, la detrazione può essere attribuita interamente al genitore con il reddito complessivo più elevato.

ALTRE DETRAZIONI
Sono reintrodotte altresì nuove detrazioni per alcune categorie di reddito (lavoro dipendente e assimilati, di pensione, di lavoro autonomo anche occasionale, d’impresa anche occasionale). Le detrazioni in esame, tra loro non cumulabili, spettano in misura decrescente all’aumentare del reddito complessivo.

DETRAZIONE/DEDUZIONE IRPEF PER ACQUISTO DI MEDICINALI
A decorrere dall’1.7.2007 è previsto che ai fini della detrazione/deduzione IRPEF l’acquisto di medicinali deve essere certificato da fattura o scontrino fiscale contenente l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni nonché del codice fiscale del destinatario. È altresì stabilito che fino al 31.12.2007, qualora l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, il codice fiscale può essere aggiunto a mano sullo scontrino da parte dell’interessato.

RICHIESTA PREVENTIVA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI NEL MOD. F24
I soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare compensazioni per importi superiori a 10.000, sono tenuti a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della compensazione entro il 5° giorno antecedente a quelloin cui intendono effettuare tale operazione. Se entro il 3° giorno successivo a quello della comunicazione l’Agenzia delle Entrate non invia alcuna risposta, si applica il principio del “silenzio-assenso”......

 

 

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